Questo sito utilizza cookie analitici e di profilazione sia propri sia di terze parti per offrirti una migliore esperienza utente, per mostrarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Leggi la privacy completa

Associazioni e società sportive

IL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO DOPO LA RIFORMA

La recente riforma dello sport dilettantistico oltre ad istituire il RASD-Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, ha regolamentato in maniera sostanziale i rapporti di lavoro o di prestazione nell'ambito delle Associazioni e Società sportive:

  • Contratto di lavoro autonomo in forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa

Requisiti:

  • Durata massima della prestazione 24 ore settimanali
  • Prestazione coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti della Federazione

    - Trattamento contributivo e previdenziale

Iscrizione alla Gestione separata INPS; nessuna contribuzione fino a 5.000 € di compensi, sulla parte eccedente 25% o 24% per il collaboratore iscritto ad altra gestione previdenziale

Iscrizione obbligatoria INAIL come parasubordinato

      - Trattamento tributario

Compensi esclusi dalla base imponibile ai fini fiscali fino a 15.000€, imponibile IRPEF solo la parte eccedente

     - Adempimenti

Comunicazione dell’inizio della collaborazione al Registro Attività Sportive, oppure all’Ufficio del Lavoro nelle modalità ordinarie.

Nessuna comunicazione per i compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali (5.000€)

Il Libro Unico del Lavoro è in forma telematica all’interno della sezione del Registro, in unica soluzione entro la fine dell’anno anche se i compensi sono stati pagati durante l’anno. Per i compensi inferiori a 15.000€ non è obbligatorio il prospetto paga

 

  • Lavoro volontario

Le Associazioni e Società sportive nello svolgimento della loro attività istituzionale possono avvalersi di volontari, persone che mettono a disposizione il proprio tempo per promuovere lo sport in modo spontaneo e gratuito, esclusivamente con finalità amatoriali e senza fini di lucro nemmeno indiretto.

L’attività dei volontari non può essere in alcun modo retribuita, ma è possibile riconoscere al volontario il rimborso delle spese sostenute e documentate in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza.

Il rimborso delle spese può avvenire anche in assenza di specifici documenti a supporto, ma in questo caso è necessaria una autocertificazione nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio – ai sensi del DPR 445/2000 quindi sotto responsabilità penale – che il volontario deve consegnare all’Ente, per un importo che in nessun caso può superare i 150 € mensili.

I rimborsi spese percepiti dal lavoratore volontario non devono essere dichiarati in quanto totalmente esclusi dall’assoggettamento ad imposte.

Il rapporto tra la Associazione o Società sportiva ed il lavoratore volontario non richiede quindi alcun tipo di formalità o adempimento né comunicazioni ad INPS o INAIL, ma è consigliabile per l’Ente tenere un Registro dei volontari in analogia con quanto previsto nell’ambito del Terzo Settore, allo scopo di evitare eventuali presunzioni di rapporto retribuito.

Search