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Regime fiscale

Enti del Terzo Settore – Il REGIME FISCALE

Il codice del terzo settore interviene anche con una riforma del regime fiscale degli enti iscritti al RUNTS, ed è proprio questa la prima fondamentale discriminante per poter accedere ai benefici fiscali previsti per gli enti no profit,

infatti gli enti che decideranno di non iscriversi al Registro potranno sì continuare a svolgere la loro attività istituzionale, ma saranno soggetti sotto il profilo fiscale alle norme ordinarie al pari di una qualunque attività commerciale.

L’iscrizione al Registro sarà quindi il presupposto necessario per fruire delle agevolazioni fiscali previste dal codice del terzo settore, tuttavia va segnalato che ad oggi ed almeno per tutto l’esercizio 2022, nonostante l’istituzione del Registro, tutti gli enti associativi no profit potranno continuare a beneficiare delle agevolazioni vigenti. Infatti il nuovo regime fiscale entrerà in vigore soltanto a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzane della Commissione europea necessaria per l’applicazione del regime agevolato; pertanto ipotizzando che l’autorizzazione venga acquisita nel corso dell’anno 2022, il nuovo regime entrerà in vigore dal 01 gennaio 2023 o comunque dall’inizio dell’esercizio successivo a questa data per gli enti che hanno esercizio finanziario non corrispondente all’anno solare.

Il nuovo regime fiscale che entrerà in vigore una volta ottenuta l’autorizzazione della Commissione Europea cambia a seconda della diversa qualifica rivestita dagli enti, e nei prossimi approfondimenti sarà analizzato il trattamento fiscale delle diverse tipologie di ETS.

Il Codice stabilisce comunque un principio che è sostanzialmente applicabile a tutte le categorie, e cioè il principio della “commercialità” dell’ente stesso. In pratica viene regolamentata una separazione netta tra le attività istituzionali previste espressamente dal codice e le “altre attività” vale a dire quelle accessorie e non strettamente attinenti ai fini statutari.

L’ente viene perciò considerato ai fini fiscali “non commerciale” quando soddisfa due precise esigenze, e cioè che le attività istituzionali corrispondano a quelle previste dallo statuto e che queste siano concretamente eseguite. Inoltre le attività si considerano non commerciali quando sono svolte a fronte di corrispettivi che non superino di oltre il 5% i relativi costi per ciascun anno e comunque per non più di due anni consecutivi.

Le condizioni dette sopra in linea generale, a prescindere dallo specifico trattamento fiscale delle diverse categorie, evidenziano comunque due importanti aspetti di cui gli enti dovranno da oggi in poi tenere conto: la necessità di corrispondenza tra le attività statutarie e quelle concretamente svolte richiede una particolare attenzione alla formulazione del testo dello statuto, che si ricorda dovrà essere depositato al RUNTS, e che potrebbe avere necessità di un adeguamento anche in questo senso; il secondo aspetto è legato al limite dei ricavi che non devono superare di oltre il 5% i costi relativi allo svolgimento delle attività, ed in questo senso la gestione dell’ente dovrà essere correttamente inquadrata sotto il profilo contabile per poter determinare l’esistenza della giusta proporzione tra ricavi e costi.

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