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Decreti emergenza covid

D.L. 23 DEL 8 APRILE - FINANZIAMENTI GARANTITI DALLO STATO

Come interviene la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI e quale importo massimo ciascuna impresa può richiedere, secondo quanto sappiamo oggi dalla lettura del “Decreto Liquidità” ed in attesa delle istruzioni bancarie.

Le condizioni che determinano l’entità del finanziamento ottenibile variano

a seconda delle dimensioni dell’impresa ed in parte anche della sua struttura organizzativa, ma per le imprese di minori dimensioni le possibilità di accesso ai finanziamenti garantiti sono sostanzialmente due.

  • 13 lett. M: Finanziamento pari all’importo del 25% del fatturato 2019 fino all’importo massimo di 25.000 €

Questa è la forma più semplice e, almeno nelle intenzioni, la più veloce alla quale possono accedere le imprese, i titolari di partiva ed i liberi professionisti. L’importo erogato è garantito al 100% dal Fondo centrale garanzia PMI e non è prevista dal Decreto nessuna istruttoria, né bancaria né da parte del Fondo, ma al momento della richiesta l’impresa dovrà presentare una autocertificazione con la quale dichiara che la sua attività è stata danneggiata a seguito dell’emergenza Covid-19. Si ricorda che l’autocertificazione è rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con conseguente sanzione penale in caso di dichiarazione non corrispondente alla verità. Inoltre non saranno finanziabili i soggetti che già prima dell’inizio dell’emergenza si trovavano con posizioni di sofferenza o criticità verso il sistema bancario.

L’importo di 25.000 € è il massimo che una impresa può ottenere in questa forma semplificata, ma l’importo può essere inferiore perché va calcolato anche in proporzione al fatturato in misura del 25%. Pertanto se il fatturato del 2019 è stato inferiore a 100.000 € l’importo massimo del finanziamento sarà inferiore a 25.000 € perché deve essere calcolato in percentuale su un importo più basso.

Quindi ad es. un artigiano che ha fatturato 60.000 € nel 2019, potrà richiedere un finanziamento massimo di 15.000 € (25% di 60.000). Va precisato che anche imprese con fatturato nel 2019 superiore a 100.000 € potranno richiedere questa forma di finanziamento, ovviamente fino al massimo di 25.000 € perché non varrebbe in questo caso il parametro del 25% del fatturato.

Il finanziamento avrà la durata massima di 6 anni con preammortamento di 24 mesi, cioè il rimborso del capitale inizierà solo 24 mesi dopo l’erogazione.

  • 13 lett. N: Finanziamento garantito fino al 100% con l’ulteriore garanzia di un Confidi, per imprese con fatturato annuo fino a 3.200.000 €.

Questa forma di finanziamento è quindi anch’essa garantita al 100% di cui il 90% dal Fondo centrale di garanzia PMI e per il restante 10% da un Confidi; tuttavia a differenza dei finanziamenti di modesto importo detti sopra sono soggetti alla normale istruttoria bancaria e conseguente valutazione del merito creditizio, ragione per la quale la domanda dovrà essere accompagnata da tutta la documentazione che normalmente la banca richiede per la valutazione di una linea di credito.

Anche in questo caso il finanziamento avrà la durata massima di 6 anni con preammortamento di 24 mesi, cioè il rimborso del capitale inizierà solo 24 mesi dopo l’erogazione.

L’importo massimo che ciascuna impresa può richiedere è stabilito in questo caso sulla base di tre diverse variabili, infatti il finanziamento ottenibile non può superare uno dei seguenti tre valori:

  • Il doppio della spesa per retribuzioni sostenuta dall’impresa nel 2019;
  • Il 25% del fatturato del 2019;
  • Il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento nei 18 mesi successivi alla richiesta, quantificati con autocertificazione. Su questo punto in particolare occorreranno chiarimenti su cosa si intenda precisamente con “costi di capitale di esercizio” e “costi di investimento”, non essendo molto chiaro quali costi possano rientrare in queste definizioni, e soprattutto con quale criterio vadano determinati preventivamente.

In ogni caso, stando alla lettera del Decreto, il limite imposto sulla base di uno di questi parametri e precisamente di quello di valore più basso, causerà l’esclusione di numerose piccole imprese dalla possibilità di accedere a questa forma di finanziamento; pensiamo per esempio alle imprese costituite in forma di società dove sono i soci a prestare lavoro senza personale dipendente: in questo caso poiché il costo annuo per retribuzioni sarà pari a zero, di conseguenza sarà ugualmente pari a zero anche l’importo massimo del finanziamento ottenibile.

In questi casi rimane la sola alternativa di richiedere un finanziamento fino al massimo di 25.000 € nella forma detta sopra e prevista per le imprese più piccole dalla lett. M del Decreto.

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