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Decreti emergenza covid

D.l. 18 del 17 MARZO – SOSPENSIONE DEI PRESTITI E MUTUI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Tutte le imprese hanno diritto alla sospensione dei finanziamenti senza che la banca possa fare eccezioni.  Ci sono chiarimenti forniti in questo senso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 marzo sulla possibilità per imprese e professionisti di sospendere la scadenza

degli affidamenti bancari e le rate di prestiti e mutui.

Tutte le imprese e soprattutto le più piccole sono messe in seria difficoltà dagli effetti dell’attuale emergenza, non solo per la ovvia riduzione dei ricavi ma non secondariamente per il calo drastico se non in molti casi l’azzeramento degli incassi, sia per effetto della chiusura temporanea dell’attività sia per le difficoltà di incasso da clienti a loro volta vittime degli stessi problemi.

Come stabilito l’art 56 del D.L. 18 le micro, piccole e medie imprese, compresi i professionisti e le Ditte individuali come è stato chiarito dallo stesso Ministero dell’Economia, hanno la possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei presiti e mutui in scadenza fino al 30 settembre nonché di vedersi rinnovare automaticamente fino al 30 settembre gli affidamenti con scadenza nello stesso periodo.

 Questa possibilità si aggiunge a quella già in vigore precedentemente secondo l’accordo interbancario tra ABI e Istituti di credito, ma con una importante differenza questa volta vantaggiosa per le imprese ed i professionisti. Infatti mentre la sospensione secondo il vigente accordo interbancario è soggetta alla discrezionalità della banca, a quella dell’art 56 del DL 18/2020 si accede automaticamente salvo i casi di impedimento espressamente previsti. In particolare non possono essere sospesi i crediti c.d. “deteriorati” cioè con rate scadute e insolute da oltre 90 giorni.

In dettaglio la sospensione fino al 30 settembre può essere richiesta per:

  • Mutui e altri finanziamenti rateali, rate o canoni di leasing in scadenza fino al 30 settembre compresa. In questo caso il piano di rimborso sarà dilazionato successivamente al 30 settembre senza alcuna formalità, ed assicurando l’assenza di nuovi e ulteriori oneri a carico delle parti;
  • Gli affidamenti a revoca e per anticipi su crediti, anche per la parte non utilizzata, non potranno essere revocati nemmeno parzialmente fino al 30 settembre 2020;
  • I prestiti non rateali e gli affidamenti con scadenza fino al 30 settembre sono prorogati senza alcuna formalità fino al 30 settembre 2020.

Anche la procedura in questa circostanza sembra sia semplificata, infatti si può attivare la sospensione con una semplice comunicazione di richiesta alla banca, che deve essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata, contenente la dichiarazione di autocertificazione in base all’art. 47 DPR 445/00  di “aver subito carenze di liquidità in conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19”.  Successivamente ciascuna banca chiederà la compilazione della sua modulistica visto non è uniformata.

Altro importante aspetto di questa disposizione sta nel fatto che in questo caso non avviene la segnalazione come “credito forborne”, cioè la segnalazione che la banca deve fare al sistema bancario sullo stato del credito, in quanto questa moratoria è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito.

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