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Decreti emergenza covid

D.L. 18 DEL 17 MARZO – CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E IN DEROGA

Tra le varie misure contenute nel D.L. 18 c.d. “Cura Italia” una parte significativa è dedicata all’estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali su tutto il territorio nazionale. Si ricorda che le stesse misure estese dal 23 febbraio a tutto il territorio nazionale erano già applicate in precedenza

alla c.d. “zona rossa” di Lombardia e Veneto, e con questo D.L. vengono appunto estese a tutte le imprese italiane.

Si tratta sostanzialmente, tralasciando qui altre forme residuali per specifici settori o soggetti, di due forme di integrazione del reddito: la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e la Cassa Integrazione in Deroga.

  • Cassa Integrazione Ordinaria

Nella sua applicazione in condizioni ordinarie consiste in un intervento a sostegno della retribuzione dei lavoratori dipendenti in occasione di crisi aziendale di breve durata o transitoria, che permette al datore di lavoro di sospendere in tutto o in parte il personale in forza o di ridurre l’orario di lavoro, assicurando il reimpiego una volta terminata la fase di crisi; la condizione pertanto è quella del verificarsi di eventi temporanei e transitori non imputabili né al datore di lavoro né ai dipendenti, come ad es. la mancanza di commesse o le condizioni atmosferiche avverse nel caso dell’edilizia.

Questa forma di intervento a sostegno non è normalmente generalizzata ma è riservata ad alcune categorie di imprese, tra cui le principali sono l’industria manufatturiera, dei trasporti e installazione impianti, le aziende edili anche artigiane, ed altre attività elencate dal D.Lgs . 148 del 2015.

Tutte le imprese che rientrano nelle categorie di cui sopra, qualunque sia il numero di dipendenti in forza, possono presentare la domanda con le modalità ordinarie per un periodo massimo di 9 settimane anche consecutive ma comunque comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

I chiarimenti forniti dall’INPS in merito allo specifico caso di cassa integrazione ordinaria in conseguenza dell’emergenza sanitaria, modificano alcune condizioni ed alcune procedure per accedere al sostegno, e precisamente:

  • Possono usufruire della Cassa Integrazione Ordinaria i dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020, eliminando in questa circostanza la condizione dei 90 giorni di anzianità in forza normalmente previsti;
  • La domanda di Cassa Integrazione deve essere presentata entro 4 mesi dall’inizio della sospensione o riduzione del lavoro, e non entro 15 giorni come è previsto in condizioni normali;
  • L’erogazione della integrazione può essere erogata direttamente al dipendente anziché essere anticipata dal datore di lavoro tramite conguaglio UNIEMENS e compensata in F24 secondo la procedura ordinaria.
  • Il datore di lavoro è esonerato dalla presentazione della relazione tecnica che secondo la procedura ordinaria deve accompagnare e motivare la richiesta, ed inoltre è esonerato dall’obbligo di comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

A quanto ad oggi è dato conoscere, ed in attesa della annunciata circolare INPS che fornirà gli auspicati chiarimenti, sembrerebbe che il datore di lavoro debba comunque eseguire le formalità di informazione, consultazione sindacale ed esame congiunto, che però in questo caso possono essere eseguite in forma telematica e nei tre giorni successivi alla richiesta anziché preventivamente.

  • Cassa Integrazione in Deroga

Il Decreto 18/2020 ha esteso in conseguenza dell’emergenza il sostegno salariale della Cassa Integrazione in Deroga a tutte le imprese che non rientrano nelle disposizioni della Cassa Integrazione Ordinaria né in altre misure di sostegno al reddito, comprese le aziende che hanno in forza meno di 5 dipendenti.

Valgono anche in questo caso le disposizioni riguardo al massimo usufruibile di 9 settimane anche non consecutive ma comunque nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto, e per la Cassa in Deroga è espressamente previsto che l’erogazione possa essere effettuata esclusivamente dall’INPS direttamente al dipendente.

Per poter richiedere il trattamento si dovrà attendere il Decreto della Regione territorialmente competente, e le domande dovranno essere presentate tramite il portale regionale che dovrà essere attivato nella circostanza.

Per le aziende che hanno in forza meno di 5 dipendenti non è necessario l’accordo sindacale, che è invece richiesto alle aziende con più di 5 dipendenti.

E’ importante sottolineare che il calcolo delle unità in forza ai fini di stabilire se l’azienda abbia più o meno di 5 dipendenti deve tenere conto dei rapporti part-time e proporzionarli al tempo pieno: quindi se ad esempio una azienda ha 2 dipendenti part time al 50 % dell’orario di lavoro questi rappresentano 1 unità lavorativa.

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