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Società, Contabilità e Bilancio

LE ASSOCIAZIONI - COME CAMBIANO CON LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

La riforma del Terzo Settore, che riguarda in totale circa 23.000 organizzazioni in Italia, mira prima di tutto ad incentivare il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale, attraverso un nuovo regime fiscale ancora più vantaggioso rispetto alla normativa attuale ma non solo.

Il nuovo Codice infatti attraverso l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore intende mettere ordine e regolamentare l’intero settore del “no-profit” e dell’associazionismo in genere, che sarà appunto regolamentato dalla iscrizione in una delle sette categorie di organizzazioni previste nel Registro Unico Nazionale.

Tutti i soggetti, associazioni, enti o comunque organizzazioni senza scopo di lucro, se vorranno usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal nuovo Codice dovranno individuare quale tra le organizzazioni di cui sarà composto il RUNTS sia la più aderente alla propria realtà e dovranno adeguare il proprio statuto secondo le nuove disposizioni previste dal Codice:

  • Organizzazione di volontariato
  • Associazione di promozione sociale
  • Ente Filantropico
  • Impresa sociale (comprese le cooperative)
  • Rete associativa
  • Società di mutuo soccorso
  • Altro ente del terzo settore

Va detto che né l’adeguamento dello statuto né l’iscrizione al Registro Unico Nazionale sono obbligatori. Ogni ente ha facoltà di scegliere se modificare il proprio statuto e quindi diventare un Ente del Terzo Settore oppure mantenere la propria attuale forma giuridica. In questo secondo caso però, non potendosi definire Ente del Terzo Settore, l’associazione non potrà beneficiare né del regime fiscale di vantaggio riconosciuto agli ETS né potrà utilizzare lo strumento della maggior detrazione fiscale prevista per le erogazioni liberali a favore di ETS.

Il termine ad oggi previsto per l’adeguamento dello statuto è il prossimo 30 giugno; entro questa data le associazioni ed in generale le organizzazioni che vorranno iscriversi nel Registro Unico Nazionale dovranno convocare l’assemblea per l’approvazione del nuovo statuto modificato secondo lo schema previsto dal Codice Terzo Settore.

Va aggiunto che fino a quando il nuovo Codice del Terzo Settore non sarà definitivamente in vigore con l’istituzione del Registro Unico Nazionale (e, fatto non secondario, dopo che la nuova regolamentazione di vantaggio fiscale sarà approvata in sede Comunitaria), vige un regime transitorio con tempistiche differenziate per l’efficacia delle disposizioni fiscali, mirato a non penalizzare gli enti associativi in questa fase di passaggio al nuovo regime.

In particolare le nuove più vantaggiose misure fiscali aggiunte dal Codice del terzo settore sono già applicabili in via transitoria a favore di organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS), purché queste siano iscritte nei relativi registri speciali istituiti presso le Regioni; le altre disposizioni fiscali che prevedono la non commercialità degli Ets e la tassazione di favore per i redditi di impresa degli Ets diverranno invece efficaci solo dall’esercizio successivo a quello in cui diventerà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quindi allo stato attuale si prevede l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale per gli Ets a partire dal 2021.

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