L’art. 56 del D.L. 18/2020 prevede per tutte le imprese la possibilità di congelare fino al 30 settembre 2020 le esposizioni debitorie verso le Banche ed Istituti finanziari in genere, ed in particolare:
- Gli affidamenti a revoca compresi gli anticipi su crediti in corso al 17 marzo, anche per la parte eventualmente non utilizzata, non potranno essere revocati fino al 30 settembre 2020;
- I finanziamenti non rateali con scadenza prima del 30 settembre sono prorogati senza formalità fino al 30 settembre 2020;
- Le rate di mutui, di finanziamenti ed i canoni di leasing in scadenza da oggi fino al 30 settembre 2020 sono sospese fino a quella data, con successiva dilazione delle rate e dei canoni sospesi senza formalità e senza maggiori oneri.
Per i mutui, i prestiti rateali ed i canoni di leasing l’impresa ha facoltà di scegliere se sospendere l’intera rata oppure sospendere solo la quota capitale e pagare la sola quota interessi.
Le sospensioni di cui sopra devono essere richieste espressamente alla Banca o all’Istituto finanziario, ma non potranno essere sospese le posizioni che sono già classificate come “esposizioni creditizie deteriorate”