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Approfondimenti Fiscali

LA “ROTTAMAZIONE” DELLE CARTELLE ENTRO IL 30 APRILE

Con la Legge di bilancio per il 2023 è arrivata anche la nuova “rottamazione quater”, che riprende sostanzialmente le modalità delle versioni precedenti, l’ultima delle quali la “ter” di aprile 2019.

La prima e più importante differenza con la precedente consiste nel periodo di riferimento della sanatoria, infatti la “rottamazione quater” si applica alle iscrizioni a ruolo

avvenute fino al 30 giugno 2022, quindi fino ad un periodo molto recente con il risultato che una buona parte delle cartelle notificate nel 2022 rientrano nell’agevolazione.

E’ importante precisare infatti che la data del 30 giugno 2022 è riferita “all’affidamento del ruolo” e non alla data nella quale la cartella è stata ricevuta, per cui si può verificare il caso di cartelle notificate dopo il 01 luglio 2022 ma riferite ad un ruolo trasmesso dall’Amministrazione creditrice prima del 30 giugno, ed a queste condizioni la cartella è “rottamabile”.

Il beneficio consiste, in linea generale e salvo alcune eccezioni minori, nell’azzeramento per intero delle sanzioni, degli interessi anche moratori e dei diritti di riscossione. La riduzione del debito è notevole, se si considera ad es. una iscrizione a ruolo di IRPEF dove l’importo dell’imposta iniziale è maggiorata di sanzioni al 30% oltre gli interessi sia ordinari che di mora, è evidente che il risparmio è significativo.

Alcune eccezioni sono previste per le iscrizioni a ruolo diverse da quelle tributarie e previdenziali, come ad es. le multe da codice della strada per le quali la riduzione riguarda solo gli interessi e i diritti di riscossione.

Può essere chiesta la rottamazione anche per le cartelle in corso di rateazione, naturalmente in questo caso verrà ricalcolato solo l’importo delle rate residue non ancora pagate.

Modalità, termini e scadenze di versamento

Per ottenere il beneficio della rottamazione sarà necessario presentare una istanza all’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), esclusivamente per via telematica, entro il 30 aprile 2023. Nella istanza dovrà essere specificato il numero delle rate con le quali si intende pagare il totale che risulterà dal ricalcolo delle cartelle

L’Agenzia Entrate Riscossione risponderà entro il 30 giugno 2023 comunicando l’accoglimento della domanda ed il nuovo importo da pagare.

Il pagamento può essere dilazionato fino a 18 rate in un periodo temporale di 5 anni, ed il primo pagamento (oppure l’unico pagamento nel caso non si voglia rateizzare il dovuto) scadrà il 31 luglio 2023.

Nell’ipotesi di dilazione massima in 18 rate, le prime due dovranno essere ciascuna di importo pari al 10% del totale e scadranno il 31 luglio ed il 30 novembre 2023, mentre nei successivi anni le rate saranno 4 per ciascun anno.

E’ importante segnalare infine che, ferma restando la scadenza del 30 aprile per la presentazione dell’istanza, per le cartelle già notificate continuano a decorrere i termini di scadenza così come per le rateazioni in corso continuano ad essere valide le scadenze mensili, fino a quando l’istanza stessa non verrà presentata. Per questo motivo è opportuno anticipare la presentazione dell’istanza per evitare il rischio che su cartelle scadute possa essere attivata una qualche procedura esecutiva, che se da una parte non impedirebbe comunque la possibilità di rottamazione dall’altra ne aumenterebbe il costo per effetto delle spese di procedura.

 

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