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Superbonus 110%

9 - CASI PARTICOLARI DEL CONDOMINIO

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA - CASI PARTICOLARI DI RAPPORTO TRA CONDOMINIO E SINGOLI CONDOMINI

In questi mesi trascorsi dalla istituzione della detrazione fiscale al 110% altrimenti detto “superbonus” l’Agenzia delle Entrate ha emanato un flusso pressoché ininterrotto di chiarimenti, circolari, risposte, pareri, ancora intensificati in queste ultime settimane dopo che la Legge di bilancio 2021 ha modificato in alcuni punti (anche significativi) la normativa riguardante il superbonus 110%.

In questa breve nota segnaliamo alcuni chiarimenti interpretativi che l’Agenzia delle Entrate ha fornito in merito ad alcune tipologie di rapporto che si possono verificare tra condominio e singolo condomino.

  • Unica fattura per lo sconto

Un primo caso riguarda l’obbligo di emissione di un’unica fattura al condominio relativamente ai lavori eseguiti su parti comuni, ai fini dell’opzione per sconto in fattura da parte del singolo condomino.

Come è noto, è possibile fruire dello “sconto in fattura” per quasi tutti i bonus edilizi esistenti compresi i diversi bonus preesistenti al superbonus 110%, e l’A.d.E. ha stabilito che in ambito condominiale il fornitore non potrà emettere fattura al singolo condomino, ma dovrà emettere un unico documento a carico del condominio. Sarà quindi il condominio ad attribuire a ciascun condomino la rispettiva quota di “sconto in fattura” sulla base della suddivisione millesimale.

  • Visto di conformità sui lavori trainati

Per fruire del superbonus, gli interventi trainanti ai fini del superbonus eseguiti sulle parti comuni condominiali seguono un preciso iter burocratico, che comprende anche l’apposizione del visto di conformità da parte di un Professionista o di un Caf. 

Può verificarsi il caso che un singolo condomino intenda fruire della detrazione per ulteriori lavori rientranti tra quelli trainati e cedere il credito fiscale che ne deriva; in questo caso sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità anche sulla pratica di interventi trainati, con riferimento alla documentazione relativa agli interventi trainanti che costituiscono il presupposto per la fruizione della detrazione.

  • Impedimento alla cessione del credito per il condomino moroso

A differenza di quanto avviene normalmente per la cessione del credito derivante da detrazioni fiscali da parte di un condomino, dove viene applicato il principio di competenza, nel caso di superbonus 110% l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che ai fini della cessione del credito debba essere seguito il principio di cassa.

In concreto per fruire della detrazione fiscale il singolo condomino può provvedere al pagamento della sua quota anche oltre l’annualità perché la detrazione viene certificata dai pagamenti effettuati dal condominio nell’annualità stessa, mentre ciò non è consentito quando il condomino intende convertire le detrazioni in credito di imposta da cedere successivamente a terzi. In questa ipotesi il credito potrà essere ceduto solo nella misura corrispondente all’importo effettivamente versato dal condomino nel corso dell’annualità. Infatti l’amministratore del condominio, che è il soggetto incaricato di comunicare la cessione del credito, dovrà verificare la regolarità dei versamenti effettuati nell’anno e in caso di morosità non potrà eseguire alcuna comunicazione.

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