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Superbonus 110%

DICHIARAZIONE MOD 730 PER IL 2020 – BRUTTE SORPRESE PER IL SUPERBONUS?

Ieri 15 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Mod. 730/2021 per la prossima dichiarazione dei redditi per l’anno 2020, con le relative istruzioni per la compilazione.

Per il superbonus 110%, che rappresenta senz’altro la novità più rilevante della prossima dichiarazione dei redditi, stando alle regole attuali così come si leggono nelle istruzioni del Mod 730, i committenti che hanno avviato i lavori agevolabili con superbonus 110% e che hanno già effettuato pagamenti nel corso del 2020

ma senza aver raggiunto il primo stato di avanzamento del 30%, si troverebbero nella impossibilità di cedere il credito relativo ai pagamenti effettuati nel 2020 per cui  l’unica alternativa praticabile sarebbe la detrazione diretta.

Andiamo con ordine per cercare di chiarire il problema.

La detrazione fiscale del 110% prevista per gli interventi comunemente chiamati “ecobonus” e “sismabonus” può essere trasformata in credito di imposta ed essere poi ceduto a terzi in pagamento delle forniture, oppure utilizzato in compensazione con le fatture per lavori con il meccanismo dello “sconto in fattura”.

Le due soluzioni alternative, della cessione del credito e dello sconto in fattura, sono spesso molto più vantaggiose per il beneficiario, in quanto consentono di recuperare immediatamente l’intero credito riducendo potenzialmente a zero l’esborso finanziario per il pagamento dei lavori. Differentemente, la detrazione fiscale spetterebbe solo a pagamento effettuato e poi dilazionata in cinque anni, e comunque fino alla concorrenza delle imposte da pagare per cui un soggetto con un reddito basso non potrebbe recuperare la detrazione per intero.

Il credito di imposta può essere ceduto a terzi oppure utilizzato a compensazione nella forma dello sconto in fattura, solo a maturazione degli stati di avanzamento dei lavori: il primo al 30% il secondo al 60% e l’ultimo a completamento; e qui secondo quanto riportato nelle istruzioni al Mod. 730/2021 potrebbe nascere il problema!

Infatti poiché la detrazione è determinata dalle “spese (pagamenti) effettuate nell’anno” e poiché la detrazione può essere convertita in credito di imposta che a sua volta può essere ceduto solo “a maturazione dello stato di avanzamento del 30%”, cosa succede se nel corso del 2020 il committente ha effettuato dei pagamenti per l’esecuzione dei lavori ma in misura inferiore al 30% quindi senza maturare il primo stato di avanzamento?

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate dicono che se i pagamenti non raggiungono l’importo del primo stato di avanzamento e quindi non può essere asseverata la cessione del credito, il contribuente potrà solamente utilizzare la detrazione fiscale diretta e non potrà cedere il credito a pagamento delle fatture o ad altri soggetti; con la conseguenza che se il suo reddito è “incapiente” rispetto alla detrazione a lui spettante, la differenza non utilizzata sarà definitivamente persa.

Non sarebbe un problema di poco conto, immaginiamo un contratto di appalto che prevede la cessione del credito: in questo modo il committente risulterebbe di fatto inadempiente e si troverebbe costretto a pagare i suoi fornitori per poi dover aspettare di recuperare le somme sotto forma di detrazione fiscale (se tutto va bene) in cinque anni. 

Speriamo davvero che l’Agenzia delle Entrate intervenga per chiarire ed eventualmente sanare questo meccanismo così ingiustamente penalizzante.

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