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Superbonus 110%

SUPERBONUS 110 – PIU’ TEMPO PER ESEGUIRE I LAVORI E AMPLIATA LA PLATEA DEI BENEFICIARI

Nella Legge di stabilità 2021 attualmente in approvazione sono contenute alcune novità positive per molti soggetti interessati al superbonus 110 per interventi di riqualificazione energetica e antisismica.

Viene infatti prorogato il termine entro il quale gli interventi dovranno essere eseguiti, termine che dal 31 dicembre 2021 viene spostato al 30 giugno 2022 con una ulteriore dilazione, riservata però ai soli condomini, i quali avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per completare gli interventi ma a condizione che alla data del 30 giugno 2022 l’intervento sia stato realizzato almeno per il 60%.

Resta tuttavia invariato il periodo temporale entro il quale la detrazione fiscale potrà essere utilizzata, infatti per le spese sostenute nel 2022 la detrazione potrà essere utilizzata in 4 anni anziché nei 5 ordinariamente previsti.

Vengono inoltre apportate alcune modifiche, in particolare nei requisiti oggettivi necessari per l’accesso al beneficio, allo scopo di sanare alcune condizioni di carattere più che altro formale ma che impedivano sino ad oggi ad un gran numero di soggetti poter accedere alle detrazioni:

  • Nella norma originaria erano esclusi dal beneficio le parti comuni degli edifici plurifamiliari di proprietà di un unico soggetto oppure in comproprietà fra più soggetti, e questo perché l’applicazione letterale della definizione “condominio” ne impediva l’applicazione ad un fabbricato con un unico proprietario.

Con la modifica in corso non saranno più esclusi i fabbricati plurifamiliari di proprietà di un unico soggetto oppure in comproprietà fra più soggetti, purché non siano più di 4 unità abitative.  Resta invariato il limite della detrazione sul massimo di due unità abitative per ciascun beneficiario, per cui il proprietario di 3 o 4 unità in edificio plurifamiliare potrà fruire del superbonus ma solo per due di queste.

  • Viene modificata e ampliata anche la definizione di “unità indipendente”, condizione necessaria per poter fruire delle detrazioni in caso di assenza di un condominio, che sino ad oggi non poteva essere considerata tale nel caso possedesse anche un solo impianto tecnico in comune con altre abitazioni. Un esempio diffuso di questa condizione sono le villette a schiera, dove l’esistenza di un unico allaccio idrico a servizio dei vari contatori impediva l’accesso al superbonus, oppure nella stessa maniera una bifamiliare con impianto di riscaldamento condiviso.

Con la modifica in corso sarà sufficiente che l’abitazione abbia in proprietà esclusiva tre su quattro impianti tecnici: energia, acqua, gas, riscaldamento.

  • Ultima modifica di rilievo riguarda la definizione dell’impianto di riscaldamento esistente ai fini del superbonus per efficentamento energetico. Secondo la norma originaria non poteva essere applicato il superbonus se l’abitazione non fosse già dotata di un impianto di riscaldamento in efficienza, la cui prestazione energetica doveva essere migliorata di almeno due classi. Questo escludeva sostanzialmente molti edifici soprattutto di vecchia costruzione non dotati di impianto di riscaldamento efficiente.

Viene ora estesa la definizione di impianto di riscaldamento a “ogni sistema volto a riscaldare un ambiente, indipendentemente dal vettore energetico o dalla tecnologia impiegata”. Quindi si possono considerare come impianto termico anche le stufe a legna o a pellet, indipendentemente dalla loro potenza.

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