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Superbonus 110%

7 – LE PROCEDURE OPERATIVE PER L’ESERCIZIO DELLE OPZIONI

Dopo aver esaminato per grandi linee le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Superbonus 110%, facciamo in conclusione una breve panoramica delle modalità operative e delle procedure richieste per poter utilizzare la detrazione fiscale nelle forme dello “sconto in fattura” o della “cessione del credito”.

Come è stato detto in precedenza, l’opzione per l’utilizzo di una di queste due soluzioni in alternativa alla detrazione fiscale deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate per poter essere efficace.

Prima di tutto va sottolineato che anche per il Superbonus, così come avviene già per le altre spese che danno diritto a detrazioni fiscali, il pagamento delle fatture relative alle spese ammissibili deve essere effettuato mediante il c.d. “bonifico parlante” vale a dire utilizzando la specifica modulistica di disposizione dei bonifici predisposta dalla banca e che deve contenere ulteriori dati rispetto ad un bonifico ordinario. Ovviamente questa condizione non è riferita ai beneficiari che decidano di optare per lo “sconto in fattura” perché come si è visto, questa opzione non prevede alcun pagamento al fornitore.

Inoltre sempre per ciò che riguarda la fruizione in qualunque forma del Superbonus 110%, trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti in materia di detrazioni fiscali, ai fini dell’esercizio di una delle opzioni di cui sopra sono richiesti due ulteriori adempimenti:

  • L’Asseverazione Tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica o di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla Legge e la congruità delle spese;
  • Il Visto di Conformità dei dati relativi alla documentazione anche fiscale che attesta la sussistenza dei presupposti per il diritto alla detrazione, rilasciato da un intermediario abilitato (Commercialisti, Consulenti del Lavoro, CAF)

La comunicazione di esercizio dell’opzione deve essere presentata esclusivamente per via telematica mediante la procedura istituita sul canale telematico dell’Agenzia delle Entrate ed utilizzando il modello istituito con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 08 agosto.

La comunicazione deve essere presentata dal beneficiario, privato o amministratore del condominio, direttamente oppure per il tramite di un intermediario abilitato; è importante tenere presente che per la detrazione Superbonus 110% la comunicazione deve essere obbligatoriamente presentata dal soggetto che rilascia il visto di conformità. 

Successivamente alla comunicazione da parte del beneficiario, l’impresa nel caso di sconto in fattura oppure il cessionario nel caso di cessione del credito dovranno a loro volta comunicare alla A.d.E. l’accettazione dello sconto o della cessione e da quel momento, trascorsi 10 giorni, potranno utilizzare il credito acquisito nelle forme previste dalla norma.

L’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito deve essere comunicata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le spese relative alla richiesta dell’opzione sono state sostenute (pagate); per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione potrà essere trasmessa a partire dal 15 ottobre prossimo.

E’ opportuno ricordare infine che la comunicazione dell’opzione potrà essere efficacemente trasmessa anche per ogni singolo Stato di Avanzamento Lavori, che come si ricorda corrisponde ciascuno alla realizzazione parziale dei lavori rispettivamente per il 30, il 60 ed il 100% del totale intervento.

 

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