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Superbonus 110%

4 – REQUISITI SOGGETTIVI: A CHI SPETTA IL SUPERBONUS 110%

Dopo aver illustrato le caratteristiche degli interventi e le tipologie di immobili che possono essere oggetto della detrazione di imposta al 110%,  vediamo quali sono i SOGGETTI che possono beneficiare della detrazione “superbonus”.

In generale la norma definisce i soggetti che possono usufruire della detrazione:
“Soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori, o al momento del sostenimento delle spese se antecedente all’avvio dei lavori”, a condizione che “ne sostengano effettivamente le spese”.

Il beneficiario della detrazione deve obbligatoriamente essere lo stesso soggetto che sostiene le spese.

Tuttavia il soggetto beneficiario, che sostiene le spese dell’intervento, non necessariamente deve essere il proprietario dell’immobile, infatti tra i soggetti beneficiari sono compresi oltre al proprietario:

  • Il nudo proprietario o l’usufruttuario
  • Il detentore dell’immobile con contratto di locazione o comodato, previo consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario
  • Il familiare convivente del proprietario o detentore

Ciò significa che nell’ambito del nucleo familiare la detrazione, conseguente al sostenimento delle spese, potrà essere fruita dal componente che ne può avere maggiore vantaggio perché con reddito più alto.

Definito il titolo di proprietà o di possesso che dà diritto alla detrazione fiscale, la norma elenca le tipologie dei soggetti che possono fruire della suddetta detrazione:

  • Condomini
  • Persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • ONLUS, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri nazionale o regionale
  • Associazioni e Società sportive dilettantistiche esclusivamente per gli interventi eseguiti nei locali adibiti a spogliatoi

Le persone fisiche titolari di reddito di impresa, così come le società di qualunque tipo, non possono beneficiare della detrazione fiscale se non limitatamente alle sole spese sostenute dal condominio sulle parti comuni.

Va chiarito che le persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, in sostanza le persone fisiche titolari di Partita IVA, non possono essere beneficiari della detrazione nel caso che l’immobile faccia parte dei beni dell’impresa, mentre possono beneficiare della detrazione fiscale per gli immobili che possiedono o detengono ad uso personale al di fuori dell’esercizio dell’attività.

La detrazione spetta a ciascun soggetto per gli interventi eseguiti su un numero massimo di due unità immobiliari. La detrazione può essere quindi richiesta dal medesimo soggetto per gli interventi eseguiti sulla casa di abitazione e sulla seconda casa oppure su una casa concessa in locazione.

Il limite di due unità immobiliari non è previsto, e quindi la detrazione può essere ripetuta anche per più di due unità immobiliari, nel caso di interventi di adeguamento antisismico realizzati in zone ad alto rischio sismico.

Per quanto riguarda il condominio, questo viene così identificato dalla norma quando vi siano anche solo due unità immobiliari che abbiamo delle parti comuni. E’ invece escluso dalla detrazione fiscale il complesso di proprietà di un unico soggetto, anche in presenza di parti comuni, così come è escluso il condominio composto da immobili in comproprietà indivisa tra più soggetti.

 

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