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Superbonus 110%

2 - GLI INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS 110%

di Paolo Tavoloni

Il Superbonus spetta solo a fronte delle spese sostenute per alcune tipologie specifiche di intervento sugli immobili, c.d. “interventi trainanti”, mentre altri interventi sugli stessi immobili danno diritto alla detrazione del 110% solo nel caso siano associati ad una delle tipologie di cui sopra, e sono i c.d. “interventi trainati”.

Interventi principali o trainanti

Il Superbonus spetta quando viene eseguito almeno uno dei seguenti interventi sull’unità immobiliare:

1) interventi di isolamento termico sugli involucri

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

2) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

3) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle (individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186/2017). Tale ultimo intervento è ammesso al Superbonus solo nel caso di sostituzione di preesistenti impianti a biomassa. Limite di spesa 30.000,00 euro

4) interventi per adeguamento antisismico

In questo caso la detrazione già prevista dalla normativa esistente, il c.d. Sismabonus, è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

 

Interventi aggiuntivi o trainati

Si tratta in sostanza di quegli interventi per i quali la normativa prevede già da alcuni anni detrazioni fiscali o bonus, in percentuali diverse a seconda delle caratteristiche dell’intervento. Rimane inalterata per questi interventi la regolamentazione preesistente e di conseguenza il relativo beneficio della detrazione fiscale attualmente vigente.

In particolare la norma riguarda:

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

La novità di interesse per questa tipologia di interventi sta nel fatto che, quando vengono realizzati in associazione con uno degli interventi “trainanti” detti sopra, beneficiano anch’essi della maggiore detrazione del 110% anziché della detrazione ordinaria già prevista.

 

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