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Società, Contabilità e Bilancio

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA – 1

Obblighi e responsabilità dell’amministratore

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che dal prossimo agosto 2020 sostituirà la attuale Legge Fallimentare, ha istituito, tra l’altro, un importante obbligo organizzativo per l’imprenditore ed in particolare per l’imprenditore che opera in forma societaria. Infatti il Codice ha aggiunto il nuovo secondo comma all’art. 2086 del Cod. Civ. che impone il dovere per l’imprenditore

che opera in forma societaria, quindi agli amministratori delle società di qualunque tipo, di istituire un assetto organizzativo oltre che amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, in grado di rilevare tempestivamente la crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale; inoltre lo stesso imprenditore ha l’obbligo di “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale”.

Anche se, come detto, il nuovo Codice della crisi d’impresa entrerà in vigore nella sua interessa dal prossimo agosto 2020, questa modifica al Codice Civile ed il conseguente obbligo per gli amministratori è già in vigore dallo scorso marzo 2019, e pertanto le imprese gestite in forma societaria devono dotarsi sin da ora di un sistema di “auto-organizzazione interna” istituendo dei protocolli organizzativi in grado di prevedere la possibile emersione della crisi di impresa e della perdita di continuità aziendale.

Si tratta di una innovazione di non poco conto, di un vero e proprio cambiamento culturale nel senso che gli amministratori saranno obbligati a superare la logica del dato consuntivo per passare a quella del dato previsionale e prospettico, perseguendo un principio di prevenzione, con l’obiettivo di intervenire prima che si verifichi uno stato di insolvenza e quando è ancora possibile adottare provvedimenti correttivi in grado di rimediare alla situazione di difficoltà.

L’obbligo di verificare l’adozione e l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile detto sopra, con relativa assunzione di responsabilità, è posto a carico dell’organo di controllo – Collegio sindacale oppure Revisore – pertanto nelle società di maggiori dimensioni che sono normalmente più strutturate e dotate dell’organo di controllo, sono presenti nell’organigramma societario professionisti in grado di supportare l’imprenditore/amministratore nella istituzione di un adeguato sistema organizzativo ed amministrativo, pur tenendo comunque ben presente che la responsabilità primaria dell’adeguatezza della struttura è sempre in capo all’imprenditore.

Diverso e più delicato è il caso delle società di minori dimensioni sprovviste dell’organo di controllo, e che sono di fatto la grande maggioranza. Pur considerando che le minori dimensioni dell’impresa sembrerebbero comportare una semplificazione delle procedure, stando alla lettera della norma che ne prevede l’obbligo (…istituire un assetto organizzativo oltre che amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa), tale semplificazione è sostanzialmente solo apparente nel senso che in una impresa di modeste dimensioni e con flussi gestionali non particolarmente complessi sarà ovviamente più semplice sviluppare una proiezione dei flussi di cassa, ma il sistema nel suo complesso dovrà comunque essere in grado di prevenire eventuali criticità o situazioni di rischio.

Si è detto sopra che si tratta di una innovazione di non poco conto e lo è anche sotto il profilo della responsabilità dell’imprenditore/amministratore, infatti la mancata adozione del sistema organizzativo di cui sopra, dalla quale dipenda la mancata previsione dello stato di insolvenza e la conseguente omissione degli interventi correttivi mirati a prevenire lo stato di insolvenza, configura la responsabilità dell’amministratore, che può essere per questo chiamato a rispondere (insieme all’organo di controllo dove esiste) del danno provocato dalla mancata adozione dell’adeguato assetto amministrativo.

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