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Società, Contabilità e Bilancio

RAFFORZATI GLI INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE

La conversione in legge del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto rilancio) contiene alcune misure per il rafforzamento del sistema delle start up innovative, in particolare sono aumentati i vantaggi fiscali per i soggetti persone fisiche

che investono nel capitale delle start up innovative.

Come si definisce una START UP INNOVATIVA

I requisiti perché una società possa essere definita “start up innovativa” sono precisamente codificati ed individuati su due livelli.

Il primo riguarda i requisiti obbligatori che la società deve necessariamente possedere:

  • Deve essere costituita in forma di società di capitali (S.r.l. – SpA – Cooperativa) da non più di 60 mesi;
  • Deve svolgere come attività prevalente “Lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico”;
  • Deve prevedere il divieto di distribuzione di utili
  • Non può superare il fatturato annuo di 5 mil di € per mantenere la qualifica di start up innovativa

Il secondo livello consiste in requisiti obbligatori alternativi, nel senso che è sufficiente per la società possederne solo uno per essere considerata start up innovativa:

  • Sostenere spese in ricerca e sviluppo per un importo minimo pari al 15% del maggiore importo tra costi e valore della produzione;
  • Almeno 1/3 del personale impiegato deve essere titolare di dottorato di ricerca o laurea con pregressa esperienza di ricerca, oppure almeno 2/3 del personale impiegato deve essere titolare di laurea magistrale;
  • La società deve avere la titolarità di una privativa industriale inerente la sua attività caratteristica.

Le agevolazioni per la società START UP INNOVATIVA

Tra le numerose agevolazioni previste dalla legge per le start up innovative, insieme a varie facilitazioni e deroghe di carattere civilistico che riguardano aspetti tecnici del bilancio, ve ne sono altre di carattere più propriamente pratico:

  • Semplificazione della costituzione che può essere fatta con firma digitale senza necessità di Atto notarile, con esenzione di bolli e diritti per l’iscrizione;
  • Maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro e collaborazione;
  • Facilitazioni per l’utilizzo in compensazione del credito IVA;
  • Possibilità di raccogliere capitale di rischio tramite portali on line, c.d. equity crowdfunding.

Le novità di maggiore rilievo riguardano le agevolazioni fiscali per i soggetti che investono nel capitale della START UP INNOVATIVA

Il Decreto rilancio ha reso più vantaggiose le detrazioni fiscali riservate ai soggetti persone fisiche che investono nel capitale delle start up innovative, infatti è riconosciuta la detrazione IRPEF del 50% della somma investita nel capitale della società.

L’investimento può anche essere suddiviso fra più start up innovative, incentivando in questa forma anche i “micro investimenti” veicolabili anche attraverso piattaforme di crowdfunding, e può essere effettuato direttamente oppure tramite OICR – Organismo di investimento collettivo del risparmio – che investa prevalentemente in start up innovative.

Va segnalato che, proprio per la finalità dell’agevolazione che è quella di sostegno al sistema delle start up innovative, il disinvestimento anche parziale prima di tre anni comporta la decadenza del beneficio e l’obbligo di restituire l’importo fiscalmente detratto.

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