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Decreti emergenza covid

DECRETO “RILANCIO” – TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN CREDITO DI IMPOSTA E CESSIONE AL FORNITORE

Per gli anni 2020 a partire dal 01 luglio e per tutto il 2021 il c.d. Decreto Rilancio istituisce una novità che riguarda le modalità di utilizzo delle detrazioni di efficientamento energetico, di adeguamento antisismico ed a seguire, in generale, tutti gli interventi edilizi

per i quali già prima di queste nuove norme era prevista la detrazione fiscale utilizzabile in quote annuali nella dichiarazione dei redditi.

Secondo la normativa precedente gli interventi edilizi detti sopra davano diritto ad una detrazione che l’interessato poteva soltanto portare appunto in detrazione dal suo reddito in 10 quote annuali. La novità per il 2020 e 2021 riguarda non solo la misura della detrazione che viene aumentata dal 50 al 110% ed il periodo nel quale è utilizzabile che passa da 10 a 5 anni, ma soprattutto nella possibilità di potere in sostanza utilizzare l’importo della detrazione come mezzo di pagamento, tra l’altro, degli stessi lavori di ristrutturazione.

Si tratta di un meccanismo piuttosto complesso che presuppone prima di tutto la trasformazione della “detrazione fiscale” in “credito di imposta”, con il risultato che mentre la detrazione fiscale può essere utilizzata solo dal titolare del beneficio in 5 quote annuali, se questa viene trasformata in credito di imposta il suo controvalore potrà essere ceduto in pagamento del corrispettivo all’impresa che esegue i lavori la quale, essendo appunto una impresa, potrà utilizzare il credito di imposta in compensazione di tutte le imposte ed i contributi dovuti all’Erario ed agli Istituti previdenziali.

Questi tecnicismi produrrebbero in concreto la possibilità, dal punto di vista del proprietario dell’immobile compresi i condomini, di pagare tutto o parte del corrispettivo all’impresa che ha realizzato i lavori per mezzo della cessione del credito di imposta, e perciò con minore o addirittura nullo esborso effettivo di denaro, fino in teoria a poter eseguire per intero i lavori di ristrutturazione ed efficientamento in maniera gratuita. Questa ipotesi però, anche se in astratto tecnicamente possibile, di fatto rimane appunto una ipotesi teorica perché dal punto di vista dell’impresa che esegue i lavori le cose non sono così semplici.

L’impresa infatti dovrà valutare attentamente la convenienza di accettare in pagamento la cessione del credito di imposta derivante dai lavori effettuati, tenendo bene in considerazione due aspetti fondamentali:

  • L’importo che prevede di dover versare per imposte e contributi in un periodo temporale definito successivo alla cessione del credito.

Questo aspetto è essenziale perché dovendo utilizzare il credito di imposta a compensazione delle imposte e contributi da versare, dal punto di vista finanziario questo si traduce per l’impresa in un incasso dilazionato in rate mensili della sua fattura dove il numero delle rate, e quindi i mesi di sostanziale dilazione, dipenderà dall’importo che mensilmente l’impresa prevede di dover versare per imposte e contributi. E’ evidente che la stessa impresa, stabilito un numero massimo di mesi di dilazione, non avrà la convenienza ad acquisire un credito superiore a quanto effettivamente potrà compensare nel periodo stabilito.

  • Il credito di imposta deve essere utilizzato entro l’anno, dopo di che non potrà essere nemmeno restituito

Si tratta di una condizione rafforzativa del calcolo di convenienza detto sopra, nel senso che anche nel caso l’impresa fosse disponibile a prevedere la compensazione oltre i 12 mesi, che equivale come detto a concedere una dilazione di pagamento superiore all’anno, nel caso l’importo del credito fosse comunque superiore alle sue scadenza di un intero anno non potrebbe accettare la cessione per l’intero importo perché ne perderebbe irrimediabilmente la parte eccedente, con una sostanziale perdita economica secca sul lavoro eseguito.

Infine va segnalato che il Decreto prevede ancora una ulteriore possibilità di utilizzo del credito di imposta ceduto, e cioè che sia il titolare delle detrazioni che decide di trasformarle in credito di imposta sia l’impresa che accetta in pagamento la cessione dello stesso credito, possano a loro volta: cederlo a terzi con le stesse modalità di cui sopra, oppure cederlo ad Istituti finanziari.

Per la cessione a terzi che si sottintende siano fornitori, valgono tutte le considerazioni dette sopra, mentre per la cessione del credito ad Istituti finanziari si aprono ancora altre questioni che meritano di essere approfondite a parte.

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