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Decreti emergenza covid

DECRETO “RILANCIO” - DETRAZIONE FISCALE ECOBONUS E SISMABONUS AL 110%

Sarà operativo dal 1 luglio 2020 e fino a tutto il 31 dicembre 2021 il superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico che il decreto ha elevato al 110%, con

una eccedenza di sconto fiscale addirittura superiore all’importo delle spese sostenute utilizzabile in detrazione in un periodo di 5 anni.

La detrazione al 110% spetta a condizione che sia realizzato almeno uno degli interventi individuati all’art. 119 e precisamente: isolamento termico c.d. cappotto termico su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio; installazione di caldaie a pompa di calore o a condensazione basso consumo; realizzazione di lavori di adeguamento antisismico.

Uno qualsiasi tra questi tre interventi risulterà trainante nel senso che consentirà di applicare dal luglio 2020 la detrazione al 110% anche sugli altri interventi per i quali si applicava già in precedenza il beneficio fiscale della detrazione del 50 oppure del 65% in pratica tutti gli interventi previsti dal vecchio ecobonus se realizzati contestualmente a quello principale.

I beneficiari del superbonus sono i condomini oppure le singole unità immobiliari facenti parte di condomini, ed anche gli edifici unifamiliari ma solo se adibiti a prima casa abitazione, fino ad un tetto di spesa che per i condomini è di 60.000 € oppure di 30.000 € per ciascuna unità immobiliare di cui è composto, rispettivamente per l’isolamento termico o per le caldaie.

La novità di maggiore rilievo contenuta nel decreto è la possibilità generalizzata di cedere la detrazione fiscale ad una banca o istituto finanziario oppure di scontare subito lo sgravio fiscale nelle fatture dei fornitori, che potranno utilizzarlo in compensazione come credito di imposta oppure cederlo a loro volta ad altri soggetti.

La possibilità di cedere anche per l’intero importo il credito fiscale, a cui si aggiunge il beneficio dell’ulteriore 10% rispetto ai costi effettivamente sostenuti, consentirebbero in apparenza di poter effettuare tutti i lavori senza dover anticipare alcuna somma di denaro, ma nella pratica questo non è così semplice come potrebbe sembrare, per due motivi: il primo è che l’eventuale cessione dell’intero credito ad una banca non sarebbe ovviamente automatica ma soggetta a tutte le valutazioni del caso, ovviamente condizionate anche dal fatto che il diritto alla detrazione è soggetto a controllo a posteriori da parte dell’Agenzia delle Entrate, che potrebbe rilevare eventuali irregolarità e revocare l’agevolazione. Non si tratta perciò di un credito tecnicamente “certo ed esigibile” e questo ragionevolmente renderà improbabile l’acquisto da parte di una banca.

Il secondo motivo è che in caso di cessione del credito ai fornitori a compensazione della fattura questi ultimi, oltre alle riserve dette sopra a proposito della cessione del credito, dovranno in ogni caso proporzionare l’entità del credito ceduto alla loro possibilità di compensarlo entro un anno, cioè non avranno interesse ad acquisire un credito superiore agli oneri fiscali e contributivi con il quale potranno realmente compensarlo, anche perché detto credito deve essere utilizzato entro un anno, trascorso il quale non potrà più essere utilizzato né chiesto a rimborso.

In conclusione questo meccanismo di utilizzazione della detrazione dovrà essere ulteriormente approfondito per verificarne la reale efficacia in termini pratici.

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