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Decreti emergenza covid

DECRETO “RILANCIO” – Art. 28: CREDITO DI IMPOSTA AFFITTO IMMOBILI E AZIENDA

A tutte le imprese ed i professionisti che nell’esercizio della loro attività pagano un canone di locazione, oppure di leasing immobiliare, per i locali dove esercitano la propria attività, può essere riconosciuto un credito di imposta pari al 60% dei canoni di affitto

pagati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Anche per i contratti di affitto di azienda o di contratti di servizi a prestazioni complesse, purché vi sia compreso l’uso di un immobile strumentale, agli stessi soggetti può essere riconosciuto un credito di imposta per l’affitto pagato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ma in questo caso la misura è del 30%.

La prima condizione per poter beneficiare del credito di imposta è che l’immobile sia di categoria catastale “diverso dall’abitativo”, e questa definizione è più estesa rispetto al precedente Decreto che per il solo mese di marzo stabiliva il credito di imposta solo per gli affitti di “immobili categoria C1”. Grazie a questa definizione più estesa potranno beneficiare del credito di imposta per l’affitto del mese di marzo anche le attività che nella precedente formulazione ne erano rimaste escluse per questo motivo.

Esiste però un’altra e più significativa condizione per poter beneficiare del credito di imposta, e cioè che in ciascuno dei mesi considerati (marzo, aprile e maggio 2020) i ricavi siano stati inferiori almeno della metà rispetto agli stessi singoli mesi dell’anno 2019.

E’ importante sottolineare che la differenza di ricavi va fatta separatamente per ogni singolo mese e non sul trimestre, con l’effetto che il credito di imposta potrebbe spettare solo per un singolo mese, oppure per due, ma non necessariamente per tutti e tre i periodi.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione sin da subito, precisamente dal mese successivo a quello del pagamento del canone di affitto, per cui un importo pari al 60% dell’affitto mensile pagato nel mese potrà essere compensato con imposte o contributi da versare nel mese successivo, diminuendo di fatto l’importo da versare.

A proposito del credito di imposta, il Decreto prevede una novità interessante che consiste nella possibilità di cedere ad altri, compresi istituti di credito, il credito di imposta stesso. E’ una opportunità interessante perché il credito di imposta, che in pratica può essere utilizzato solo per diminuire l’importo delle imposte e contributi da versare, ha una effettiva utilità pratica solo nel caso vi siano effettivamente imposte o contributi da versare, differentemente se l’impresa ha un calo del fatturato o in un certo periodo non produce utili, il credito di imposta rimarrebbe una risorsa solo virtuale senza nessun beneficio concreto. La possibilità di cedere questo credito permetterebbe invece di monetizzare il valore, per esempio trasformandolo in una riduzione del canone di affitto a fronte della quale il locatore potrebbe beneficiare di un uguale importo di credito di imposta da utilizzare a compensazione delle imposte e tasse a suo carico.

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