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Approfondimenti Fiscali

DECRETO SOSTEGNO – STRALCIO DELLE CARTELLE FINO A 5.000 EURO

Una delle misure più attese del c.d. Decreto Sostegni, altrettanto attesa quanto il contributo a fondo perduto, è stata quella dell’annullamento delle cartelle esattoriali inferiori a 5.000 euro. Lo stralcio è stato previsto nel Decreto ma con alcune condizioni restrittive che di fatto riducono in modo significativo i beneficiari della misura.

Vi sono alcuni requisiti essenziali per beneficiare della sanatoria:

  1. Le cartelle devono essere state affidate all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2010;
  2. Le cartelle non devono superare l’importo residuo al 23 marzo 2021 di 5.000 €;
  3. Il beneficiario non deve aver dichiarato un reddito imponibile per l’anno 2019 superiore a 30.000 €

Prima di tutto ai fini della collocazione temporale, peraltro poco comprensibile perché cartelle emesse più di 10 anni fa possono essere ormai prescritte se non rinnovate con un atto interruttivo oppure oggetto nel frattempo di rateazione o rottamazione, si deve tenere conto della data di “affidamento all’agente della riscossione” e non alla data di notifica della cartella.  Più precisamente sarà stralciata anche una cartella notificata dopo il 01 gennaio 2011 purché l’Ente impositore abbia trasmesso il ruolo all’agente di riscossione prima del 31 dicembre 2010.

Anche riguardo all’importo massimo di 5.000 € vanno fatte alcune precisazioni e si devono considerare diversi aspetti. Prima di tutto il limite è riferito all’importo originariamente iscritto a ruolo dall’Ente impositore e non tiene conto degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione, che vanno invece a comporre l’importo totale della cartella. Si può verificare il caso di una cartella che oggi supera i 5.000 € per effetto degli interessi di mora ma che è originata da una iscrizione a ruolo inferiore al detto importo: in questo caso la cartella sarà stralciata.

Altro aspetto da considerare ai fini della quantificazione dell’importo, è dato dal riferimento al “debito residuo” alla data del 23 marzo 2021. Poiché sono oggetto di stralcio anche le cartelle per le quali è in corso la rateazione o che sono state rottamate, si considera ai fini del calcolo dell’importo massimo il debito residuo ad oggi, per cui se una cartella che inizialmente era superiore a 5.000 € ma per la quale sono state pagate alcune rate riducendola al di sotto del limite, anche questa cartella verrà stralciata.  E’ superfluo naturalmente puntualizzare che sono sempre fatti salvi i versamenti effettuati prima del 23 marzo 2021, vale a dire che questi pagamenti sono definitivamente incassati.

Infine sempre ai fini della verifica dell’importo massimo di 5.000 € si deve fare riferimento ad ogni singolo ruolo e non al totale della cartella, la quale potrebbe contenere, come spesso accade, più ruoli per tributi e periodi diversi. Per semplificare si pensi ad una cartella di 7.000 € composta da contributi INPS per 3.000 e IVA per 4.000: la cartella supera i 5.000 € ma poiché i singoli ruoli sono inferiori a detto limite l’intera cartella verrà stralciata.

L’ultima condizione è data dal limite di reddito oltre il quale non può essere fruita l’agevolazione, che è di 30.000 € per l’anno 2019 e che vale sia per le persone fisiche che per i soggetti diversi comprese le società. Il riferimento è dato dal reddito imponibile risultante dalla dichiarazione per l’anno 2019, ovviamente rilevabile direttamente dall’Agenzia considerato che lo stralcio verrà disposto automaticamente per chi ne ha diritto senza necessità di presentare alcuna istanza o domanda.

A questo proposito però saranno necessari dei chiarimenti riguardo al reddito da prendere come riferimento, perché la definizione di “reddito imponibile” escluderebbe dal calcolo i redditi soggetti a tassazione separata o sostitutiva come ad es. gli affitti con cedolare secca oppure il reddito dei contribuenti minimi o forfettari, che si troverebbero avvantaggiati rispetto ad altri soggetti con reddito di importo pari al loro ma dichiarato con modalità diverse. 

Su questo punto in particolare, come su altri, sarà importante il Decreto attuativo che dovrà essere emanato, come stabilito dallo stesso D.L. 41/2021, entro 30 giorni dal 23 marzo, data della sua entrata in vigore.

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