Questo sito utilizza cookie analitici e di profilazione sia propri sia di terze parti per offrirti una migliore esperienza utente, per mostrarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Leggi la privacy completa

Scritture contabili, Rendiconto e controlli

Enti Terzo Settore – SCRITTURE CONTABILI e RENDICONTO

L’obbligo di tenere, aggiornare e conservare le scritture contabili ed i libri sociali riguarda tutti gli Enti, anche se con notevoli semplificazioni per quelli di piccola dimensione, ed in particolare è previsto l’obbligo per gli ETS considerati non commerciali secondo la definizione data dal Codice, di redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche delle operazioni compiute in ogni periodo di gestione, e redigere entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito documento (bilancio) contenente la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell’ente, distinguendo le attività di interesse generale dalle attività non commerciali.

Quando vengono svolte anche attività con modalità commerciali l’ente deve tenere anche i registri IVA, integrati con i costi esclusi dall’imposta.

Questa la regola generale alla quale è prevista però una deroga a favore degli enti che abbiano conseguito in un anno proventi complessivamente non superiori a 200.000 €; questi potranno tenere scritture contabili in forma semplificata che si riducono ad un rendiconto delle entrate e delle uscite per cassa, fermo restando l’obbligo di tenere i registri IVA relativi alle attività svolte con modalità commerciali.

Più precisamente la definizione di “scritture contabili cronologiche e sistematiche di ogni operazione” definisce l’obbligo di tenere il libro giornale in maniera analoga alle imprese commerciali, così come il “documento contenente la situazione patrimoniale economica e finanziaria” corrisponde sostanzialmente al bilancio delle società commerciali.

Il documento bilancio deve essere redatto secondo gli schemi approvati e pubblicati dal Ministero del Lavoro a fine 2021, che devono essere adottati già a partire dal bilancio relativo all’esercizio gestionale 2021.  Già da questo prossimo bilancio quindi la modulistica dovrà essere utilizzata dalle APS e ODV già iscritte nei Registri regionali nonché dalle ONLUS.

A proposito del bilancio però vanno fatte delle distinzioni in funzione delle dimensioni dell’ente, infatti per i soggetti con ricavi o entrate di qualunque natura inferiori complessivamente a 220.000 € l’obbligo del bilancio secondo gli schemi ministeriali è sostituito da un bilancio semplificato in forma di rendiconto per cassa (entrate e uscite), mentre per gli enti di maggiori dimensioni è previsto l’obbligo di integrare il bilancio con la “relazione di missione” e da uno specifico rendiconto relativo alla raccolta fondi, ed infine gli ETS con ricavi superiori ad 1 milione di € sono obbligate a redigere anche il bilancio sociale.

In questa prima panoramica, i cui argomenti verranno approfonditi in prossimi interventi, anche un cenno all’obbligo per gli ETS di nominare un organo di controllo, che è rappresentato dal Collegio sindacale o dal Sindaco unico.

Fermo restando che le Imprese e Cooperative sociali sono in ogni caso obbligate alla nomina dell’organo di controllo qualunque sia la loro dimensione, tutti gli ETS sono obbligati alla nomina quando per due anni consecutivi superano due tra questi tre parametri:

totale attivo patrimoniale     € 110.000

Ricavi e entrate complessivi  € 220.000

Media di dipendenti nell’anno Nro 5

Infine gli ETS di più grandi dimensioni, con ricavi superiori ad € 2.200.000 dovranno nominare il Revisore legale dei conti

Search