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ETS - R.U.N.T.S.

Le Imprese Sociali e le Cooperative Sociali sono ETS

L’Impresa Sociale è definita come “un ente privato che esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”

, dove per ente privato si intende una impresa costituita in una delle forme di Società disciplinate dal codice Civile compresa la Cooperativa oppure di fondazione o altro soggetto che sia comunque dotato di personalità giuridica.

La definizione delle attività tipiche dell’impresa sociale è sostanzialmente analoga a quella degli ETS ed infatti, nonostante le imprese sociali siano state istituite e regolamentate con una norma diversa dal Codice del terzo settore e precedente ad esso, vengono ricomprese tra questi Enti e andranno a confluire in una specifica sezione del RUNTS.

Le imprese sociali, che esercitano comunque a tutti gli effetti una vera e propria attività di impresa seppure circoscritta ad un preciso ambito di attività (di interesse generale e per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, che devono essere prevalenti) devono possedere precisi requisiti per potersi definire tali, ed in particolare: a) i ricavi devono provenire per almeno il 70% dall’attività prevalente svolta in settori di utilità sociale, b) il totale degli addetti deve essere composto per almeno il 30% da lavoratori svantaggiati.

Inoltre è fatto divieto alle imprese sociali di distribuire gli utili fra i soci, se non in piccola percentuale e limitatamente alla minima retribuzione del capitale investito, ma sono obbligate a reinvestire gli utili destinandoli al perseguimento dei fini propri di utilità sociale.

Attualmente le imprese sociali, e le cooperative sociali che di diritto acquisiscono tale qualifica, sono iscritte in una sezione speciale del Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, ed è appunto la attuale iscrizione al R.I. che costituisce titolo per l’acquisizione della qualifica di ETS. Infatti saranno le Camere di Commercio a comunicare i dati e le informazioni al RUNTS, senza necessità di richiesta da parte degli amministratori dell’Impresa i quali tuttavia dovranno comunicare al RUNTS alcune informazioni essenziali nonché verificare opportunamente l’avvenuta iscrizione al RUNTS

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