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ETS - R.U.N.T.S.

CODICE DEL TERZO SETTORE – gli ETS (Enti del Terzo Settore)

Con il Codice del Terzo Settore, ormai datato al 2017 ma oggi pienamente attuale con l’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale (RUNTS), sono stati riunificati e regolamentati in un unico comparto tutti gli enti facenti parte dell’universo associativo e no profit, sino ad oggi regolamentati da specifiche norme o anche in qualche caso affatto regolamentati.

Il codice definisce gli ETS come “enti costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

La classificazione degli ETS, anch’essa stabilita dal codice, individua una serie di categorie definite: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società.

Questo è uno degli aspetti più importanti della riforma, che interessa in generale il mondo del no profit, infatti il Codice stabilisce una precisa classificazione degli ETS nell’ambito della quale molti enti dovranno individuare il proprio ambito di appartenenza, oltre al fatto che alcuni enti ed in particolare le ONLUS non sono più contemplate fra gli ETS e perciò dovranno necessariamente posizionarsi in una diversa categoria del Registro.

Il codice quindi definisce gli enti che possono entrare a far parte del nuovo comparto associativo, prevedendo per questi l’applicazione di un unico assetto normativo organico e uniforme a livello nazionale, con il quale vengono disciplinate le modalità di tenuta dei libri sociali obbligatori e la redazione del bilancio, si definiscono e regolamentano le attività di volontariato.

Soprattutto viene sostanzialmente modificato il regime fiscale degli Enti del Terzo Settore, con l’abbandono degli attuali regimi fiscali di favore normalmente applicati dalle Associazioni ed in generale dagli enti no profit, con il risultato che solo gli enti che saranno iscritti nel RUNTS saranno considerati Enti del Terzo Settore e solo ad essi potrà essere applicato il nuovo regime fiscale di favore così come è stato modificato dal Codice.

Le Organizzazioni di Volontariato – ODV

Le Associazioni di Promozione Sociale – APS

Sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, che può essere riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche oppure non inferiore a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una delle attività di interesse generale elencate dal codice, e che quindi perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le ODV e le APS per lo svolgimento della loro attività istituzionale devono avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati.

Il numero minimo degli associati, se persone fisiche, non può essere mai inferiore a sette, e nel caso questo dovesse diminuire durante la vita dell’associazione dovrà essere ricostituito entro un anno; in caso contrario perderà la qualifica e dovrà iscriversi ad altra sezione del Registro, oppure verrà cancellata.

La forma e le regole di costituzione e funzionamento sono le stesse per ODV e APS, quello che le differenzia è il tipo di attività che si propongono di svolgere, tra quelle elencate dal codice.

Gli Enti Filantropici

Sono enti costituiti in forma di associazione riconosciuta, perciò dotata della personalità giuridica, oppure di fondazione, al fine di erogare denaro beni o servizi a sostegno di categorie svantaggiate o di attività di interesse generale.

Gli Altri Enti del Terzo Settore

Questa sezione rappresenta la categoria residuale degli ETS nella quale possono rientrare tutti gli enti che non trovano collocazione nelle altre sezioni tassativamente definite dal codice; possono rientrare in questa categoria residuale tutte le organizzazioni che non si iscrivono, per scelta o perché non ne hanno i requisiti, nelle specifiche sezioni del RUNTS.

La qualifica di ETS “generico” può essere acquisita da associazioni, riconosciute o non riconosciute, da fondazioni o da altri enti di carattere privato diversi dalle società, purché costituiti per lo svolgimento di una delle attività di interesse generale previste dal codice e per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

 

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